|
ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
“L’ISOLA CHE NON C’E’”
STATUTO
TITOLO
PRIMO
COSTITUZIONE
SEDE DURATA
Art.
1
E’
costituita mediante libera adesione l’Associazione di volontariato
denominata “L’isola che non c’è’”, ai sensi della legge
266/91.
Art.
2
La
sede sociale dell’Associazione è in Montecchio Emilia (R.E.) Via
Parri n°6.
Art.
3
L’associazione
ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del
presente statuto.
TITOLO
SECONDO
SCOPI
Art.
4
L’associazione
persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con
l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività
gratuita a favore di minori in difficoltà per favorire la cultura e
le opere dell’accoglienza e della condivisione. L’associazione ha
inoltre come scopo primario di garantire l’applicazione della
“Convenzione dei diritti dell’infanzia” sottoscritta da tutti i
Paesi che fanno parte dell’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni
Unite) tramite una costante vigilanza, promuovendo iniziative ed
interventi atti a sollecitare gli organismi dirigenti ed
amministrativi degli stati e dei territori, ad operare in favore
dell’infanzia.
Art.
5
In
particolare per il perseguimento degli scopi sociali l’associazione
può svolgere attività di:
-
accoglienza di minori d’età in condizioni di bisogno;
-
accoglienza di madri con minori in momentanea situazione di bisogno;
-
organizzazione di situazioni di convivenza continuativa e stabile che
offrano a minori in difficoltà un rapporto di tipo genitoriale e un
ambiente familiare sostitutivo;
-
predisposizione di contesti di vita familiare, in grado di sostenere
il processo evolutivo del minore, mediante un’organizzazione
caratterizzata da relazione stabili ed affettivamente significative,
con modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dell’età e
del livello di maturazione di ciascun soggetto, stimolando i minori a
compiere esperienze di vita di relazione nel contesto sociale;
-
gestione di strutture d’accoglienza e, in particolare, di “comunità
di tipo familiare”;
-
promozione di iniziative solidaristiche e di diffusione di un cultura
dell’accoglienza e della condivisione.
TITOLO
TERZO
I
SOCI
Art.6
Possono
essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne
condividano la finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e
che intendono partecipare alle attività sociali. L’ammissione
all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
Il
diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto
diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea.
Art.7
I
soci aderenti all’Associazione, nel rispetto del principio della
democraticità, hanno pari dignità.
Spettano
ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle
leggi e dallo statuto.
Art.8
I
soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi.
Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le
proprie capacità attitudini e abilitazioni.
L’attività
dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. I soci che
prestano attività volontaria saranno assicurati, dall’associazione,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Art.9
Il
rapporto associativo si scioglie per recesso o per esclusione per
decadenza. Il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa
comunicazione.
L’esclusione
può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti
con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e
acquisizione delle giustificazioni.
La
decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento
della quota annuale fissata dall’Assemblea, decorsi inutilmente
trenta giorni dall’invio del sollecito formale.
TITOLO
QUARTO
GLI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.10
Sono
organi dell’associazione:
-
l’Assemblea degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
Il Presidente.
Art.11
L’assemblea
è composta da tutti i soci dell’Associazione, risultanti da
apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
All’assemblea
compete:
a)
eleggere il Consiglio Direttivo
b)
approvare il rendiconto
c)
approvare i regolamenti associativi
d)
approvare le modifiche statutarie
e)
deliberare lo scioglimento dell’associazione
L’Assemblea
dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del rendiconto.
La
convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto
contenente l’ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della
data stabilita per l’assemblea.
L’Assemblea
deve, inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In
prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando
interviene la maggioranza dei soci.
In
seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Le
deliberazioni dell’Assembla sono sempre prese con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero
gli astenuti.
Le
modifiche dello statuto devono essere approate con la partecipazione
della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei
presenti.
Lo
scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla
convocazione.
Le
votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti
persone.
E’
ammesso il voto per delega; ogni socio non può
rappresentare più
di altri due soci.
Art.12
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con
un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’Assemblea,
previa determinazione del loro numero.
Essi
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La
carica è gratuita.
Il
Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o
quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
Il
Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.
Spetta
al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio
dell’Associazione.
Le
deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art.13
Il
Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Il
Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti
giuridici che impegnano l’associazione.
Egli
presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato
svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
TITOLO
QUINTO
PATRIMONIO
– ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE
Art.14
L’Associazione
trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a)
quote associative;
b)
contributi di soggetti pubblici e privati;
c)
liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
d)
rimborsi derivanti da convenzioni;
e)
entrate derivanti da attività produttive e commerciali di
carattere marginale;
f)
beni immobili e mobili;
g)
ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.
Art.15
I
proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere
marginale sono inseriti in apposita voce del bilanco
dell’Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità
statutarie e delle leggi sul volontariato.
Art.16
L’esercizio
finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al
31 Dicembre di ogni anno.
Il
bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro
il 30 Aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art.17
L’Associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle
organizzazioni di volontariato.
TITOLO
SESTO
CONVENZIONI
Art.18
Le
convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e
soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO
SETTIMO
SCIOGLIMENTO
Art.19
In
caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano al
termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato individuate dall’Assemblea tra quelle
operanti in analoghi settori.
Art.20
Per
quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle
norme di cui agli artt.14 e ss. del Codice Civile e alla Legge 266/91.
I
soci FONDATORI
Deriù Giancarlo
Zanlari Alessandra
Bellini Paola
Carvin
Renato
Maggiali
Rosanna
|