ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“L’ISOLA CHE NON C’E’”

STATUTO

 

TITOLO PRIMO

 

COSTITUZIONE SEDE DURATA

 

Art. 1

E’ costituita mediante libera adesione l’Associazione di volontariato denominata “L’isola che non c’è’”, ai sensi della legge 266/91.

Art. 2

La sede sociale dell’Associazione è in Montecchio Emilia (R.E.) Via Parri n°6.

Art. 3

L’associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

 

TITOLO SECONDO

 

SCOPI

 

Art. 4

L’associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore di minori in difficoltà per favorire la cultura e le opere dell’accoglienza e della condivisione. L’associazione ha inoltre come scopo primario di garantire l’applicazione della “Convenzione dei diritti dell’infanzia” sottoscritta da tutti i Paesi che fanno parte dell’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite) tramite una costante vigilanza, promuovendo iniziative ed interventi atti a sollecitare gli organismi dirigenti ed amministrativi degli stati e dei territori, ad operare in favore dell’infanzia.

Art. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l’associazione può svolgere attività di:

- accoglienza di minori d’età in condizioni di bisogno;

- accoglienza di madri con minori in momentanea situazione di bisogno;

- organizzazione di situazioni di convivenza continuativa e stabile che offrano a minori in difficoltà un rapporto di tipo genitoriale e un ambiente familiare sostitutivo;

- predisposizione di contesti di vita familiare, in grado di sostenere il processo evolutivo del minore, mediante un’organizzazione caratterizzata da relazione stabili ed affettivamente significative, con modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dell’età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, stimolando i minori a compiere esperienze di vita di relazione nel contesto sociale;

- gestione di strutture d’accoglienza e, in particolare, di “comunità di tipo familiare”;

- promozione di iniziative solidaristiche e di diffusione di un cultura dell’accoglienza e della condivisione.

 

TITOLO TERZO

 

I SOCI

 

Art.6

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano la finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea.

 

Art.7

I soci aderenti all’Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno pari dignità.

Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

 

Art.8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità attitudini e abilitazioni.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dall’associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art.9

Il rapporto associativo si scioglie per recesso o per esclusione per decadenza. Il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione.

L’esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.

La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall’Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio del sollecito formale.

 

TITOLO QUARTO

 

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.10

Sono organi dell’associazione:

-       l’Assemblea degli associati;

-       il Consiglio Direttivo;

-       Il Presidente.

 

Art.11

L’assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All’assemblea compete:

a)     eleggere il Consiglio Direttivo

b)    approvare il rendiconto

c)     approvare i regolamenti associativi

d)    approvare le modifiche statutarie

e)     deliberare lo scioglimento dell’associazione

L’Assemblea dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l’assemblea.

L’Assemblea deve, inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assembla sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

E’ ammesso il voto per delega; ogni socio non può  rappresentare  più di altri due soci.

 

Art.12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art.13

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

 

TITOLO QUINTO

 

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE

 

Art.14

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a)     quote associative;

b)    contributi di soggetti pubblici e privati;

c)     liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

d)    rimborsi derivanti da convenzioni;

e)     entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;

f)     beni immobili e mobili;

g)     ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

 

Art.15

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilanco dell’Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

 

Art.16

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

Art.17

L’Associazione  può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato.

 

TITOLO SESTO

 

CONVENZIONI

 

Art.18

Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO SETTIMO

 

SCIOGLIMENTO

 

Art.19

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall’Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

 

Art.20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt.14 e ss. del Codice Civile e alla Legge 266/91.

 

 

I soci FONDATORI

 

    Deriù Giancarlo           

 

    Zanlari Alessandra           

 

    Bellini Paola                   

 

Carvin Renato                        

 

Maggiali Rosanna         

 

 

 

 

 

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